Art. 1
LEGGE 16 dicembre 1964, n. 1400
In vigore dal 3 lug 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La legge 10 agosto 1964, n. 664, concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, è prorogata fino al 30 giugno 1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-12-16;1400#art-1