Art. 8

In vigore dal 7 dic 1964
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell', nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti la attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.
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urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1268#art-8

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