Art. 11

In vigore dal 7 dic 1964
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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