Art. 8

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

In vigore dal 22 dic 1964
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: a) per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all' del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente , valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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