Art. 4

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

In vigore dal 22 dic 1964
L' della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato. L'articolo 30 della legge 10 agosto 1960, n. 648, è così modificato: "Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A".
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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266#art-4

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