Art. 3

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224

In vigore dal 16 dic 1964
La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, è sostituita dalla seguente: "Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell', o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio". La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 è sostituita dalla seguente: "Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 novembre 1964. Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI - REALE - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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