Art. 1
LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224
In vigore dal 16 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
All' della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità.
La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".
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