Art. 2
In vigore dal 1 dic 1964
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità ai disposto dell'articolo III del Trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - SARAGAT - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-12;1147#art-2