Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 dic 1964
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità ai disposto dell'articolo III del Trattato stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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