Art. 1

LEGGE 29 settembre 1964, n. 847

In vigore dal 31 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti; b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo ; c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo ; d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo