Art. 1
LEGGE 29 settembre 1964, n. 847
In vigore dal 31 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo ;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo ;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano
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