Art. 6

LEGGE 15 settembre 1964, n. 765

In vigore dal 9 ott 1964
L' della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni. Può inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni. Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato".
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