Art. 3

LEGGE 15 settembre 1964, n. 765

In vigore dal 9 ott 1964
Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.
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