Art. 3

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

In vigore dal 20 set 1964
L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue: "Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanità e composta di: a) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale; b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili; c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi. La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanità".
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