Art. 1

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

In vigore dal 20 set 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all' della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.
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