Art. 1
In vigore dal 27 giu 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
"All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 giugno 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-06-24;418#art-1