Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 27 giu 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione: "All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: "Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-06-24;418#art-1