Art. 7
LEGGE 10 maggio 1964, n. 336
In vigore dal 16 giu 1964
Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata.
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