Art. 2
LEGGE 10 maggio 1964, n. 336
In vigore dal 16 giu 1964
Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova è di tre anni.
Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.
Storico versioni
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