Art. 2

LEGGE 10 maggio 1964, n. 336

In vigore dal 16 giu 1964
Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova è di tre anni. Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo