Art. 31

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Promozione ad agente tecnico capo La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
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