Art. 31
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Promozione ad agente tecnico capo
La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-31