Art. 2
LEGGE 23 marzo 1964, n. 163
In vigore dal 25 apr 1964
Alla maggiore spesa di lire 7.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte per lire 3.500.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 4.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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