Art. 1
LEGGE 23 marzo 1964, n. 163
In vigore dal 25 apr 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dall'esercizio 1963-64 il contributo annuo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, di cui alla legge 4 aprile 1953, n. 246, è elevato a lire 10.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-03-23;163#art-1