Art. 1

LEGGE 23 marzo 1964, n. 163

In vigore dal 25 apr 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dall'esercizio 1963-64 il contributo annuo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, di cui alla legge 4 aprile 1953, n. 246, è elevato a lire 10.000.000.
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