Art. 4

LEGGE 5 marzo 1963, n. 323

In vigore dal 14 apr 1963
All'onere di cui al precedente si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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