Art. 3
LEGGE 5 marzo 1963, n. 323
In vigore dal 28 mag 1976
Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di L. 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220
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Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.
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