Art. 3
In vigore dal 7 mag 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI ANDREOTTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;604#art-3