Art. 2

In vigore dal 7 mag 1963
Piena ed intera, esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;604#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962. — Testo vigente | Portale Normativo