Art. 4
LEGGE 2 marzo 1963, n. 320
In vigore dal 31 mar 1963
Durata in carica degli esperti
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;320#art-4