Art. 4

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

In vigore dal 31 mar 1963
Durata in carica degli esperti Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
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