Art. 1

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

In vigore dal 31 mar 1963
la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sezioni specializzate - Competenza Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse. La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.
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