Art. 1
LEGGE 2 marzo 1963, n. 320
In vigore dal 31 mar 1963
la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Sezioni specializzate - Competenza
Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.
Storico versioni
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