Art. 49

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della Direzione provinciale. La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita al Commissione provinciale per gli uffici locali. La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita, la Commissione centrale degli uffici locali. Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva. Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
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