Art. 48
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B, e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
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