Art. 33
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
In ciascun ufficio locale di gruppo A e B è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente , il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.
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