Art. 4
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327
In vigore dal 1 mag 1966
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni tecniche provinciali di cui all' della legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall' della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonchè della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti già spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale.
La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.
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