Art. 2
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327
In vigore dal 16 apr 1963
Ai fini dell'applicazione dell' la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrato abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.
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