Art. 7

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 491

In vigore dal 4 mag 1963
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione all' della presente legge, al trasferimento dei fondi dalle stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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