Art. 1
LEGGE 21 febbraio 1963, n. 491
In vigore dal 14 giu 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione delle finanze è autorizzata:
a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa.
Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;
b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Università degli studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a).
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 MAGGIO 1977, N. 230
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