Art. 3

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 79

In vigore dal 23 feb 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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