Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1963, n. 79
In vigore dal 23 feb 1963
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, numero 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
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