Art. 56

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come" legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - MACRELLI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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