Art. 55

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

In vigore dal 25 mar 1963
Sono abrogate le disposizioni di cui agli e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.
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