Art. 4
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160
In vigore dal 8 apr 1963
Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.
Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.
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