Art. 1
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160
In vigore dal 8 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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