Art. 18

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 16 gen 1971
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140 . Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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