Art. 13

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

In vigore dal 8 apr 1963
Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali: a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia; d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell' della presente legge. Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consigilo di amministrazione e della Giunta esecutiva. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
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