Art. 1
In vigore dal 17 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Per i territori indicati dall' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.
Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-04;129#art-1