Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti. Per i territori indicati dall' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno. Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.
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