Art. 2

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53

In vigore dal 2 mar 1963
All' della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera d) è aggiunto il testo seguente: "e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo