Art. 1
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53
In vigore dal 2 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato dalla Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L' della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo è costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennità di contingenza
c) dagli aumenti per anzianità;
d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilità;
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;53#art-1