Art. 1

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53

In vigore dal 2 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato dalla Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L' della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente: "La retribuzione soggetta a contributo è costituita: a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene; b) dall'indennità di contingenza c) dagli aumenti per anzianità; d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa e) dalla tredicesima mensilità; f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
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