Art. 46
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la la previdenza sociale.
Fino a quando non sarà emanato, il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell' della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezioni dei membri dei Consiglio degli ordini dei dottori commercialisti in quanto applicabili.
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