Art. 45

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.
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